giovedì 25 maggio 2017

POST N.288 - Contenzioso con il comune di Riccione (aggiornamento)

Precedentemente sull'argomento sono stati già pubblicati due post nel blog; vedi link:

da Estratto bilancio AM Rimini 2014

In questo post viene pubblicato un estratto relativo all'argomento del bilancio 2015 di AM Rimini, in quanto ancora non pubblicato il bilancio 2016.

.."Il contenzioso col comune di Riccione
Come richiamato nel precedente paragrafo A), purtroppo si deve rilevare che gli atti di ostruzionismo, già verificatisi a partire dal giugno 2014 volti ad impedire la realizzazione dell’intervento sono continuati anche nel corso del 2015.

Più in dettaglio si dirà che all’inizio del 2015 il Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, per giustificare il diniego al rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori, sosteneva sussistere motivi di “incolumità pubblica” conseguenti alla mancata comunicazione al comune dei collaudi della bonifica bellica e chiedeva nel contempo il ripristino delle “normali” condizioni di circolazione (ovvero lo smantellamento del cantiere).

Tale assunto appariva evidentemente pretestuoso (come veniva confermato anche dal Comando del Genio Militare competente all’autorizzazione e verifica dell’esecuzione delle operazioni di bonifica bellica) in quanto le attività di bonifica risultano essere una cautela operata dall’Impresa (e di competenza della stessa) per garantire la sicurezza delle maestranze nel corso delle lavorazioni e sono eseguite da Ditta specializzata iscritta in appositi albi approvati dal Genio Militare e sotto il controllo di quest’ultimo che ne verifica infine la corretta esecuzione dopo averne approvato le modalità attuative.

Successivamente a tali eventi - dapprima con lettera in data 22.01.2015 e di seguito con ordinanza prot. 8390 del 03.03.2015 - il Dirigente della P.M. del Comune di Riccione intimava all’Appaltatore (pena sanzioni penali) l’arretramento della recinzione di cantiere nel tratto di via Portovenere compreso fra via Ventimiglia e via La Spezia per consentire il transito dei mezzi di soccorso dei VV.F. secondo (presunte) indicazioni espresse in tal senso dal Comando dei Vigili del Fuoco. Posto che l’arretramento avrebbe provocato pregiudizio alle attività di cantiere e considerate pretestuose le motivazioni, Agenzia Mobilità ha promosso un ulteriore ricorso al T.A.R. volto all’annullamento dell’Atto dirigenziale che ha dapprima sospeso il provvedimento e poi, nel merito, lo ha annullato.

Stanti i ritardi e dinieghi al rilascio delle dovute ordinanze di regolamentazione del traffico per l’installazione dei nuovi cantieri interferenti con le sedi stradali si è anche deciso di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la richiesta di nomina di un Commissario ad Acta affinché emanasse i dovuti atti in sostituzione del Dirigente inadempiente.

La richiesta di nomina del Commissario ad Acta è stata discussa e condivisa anche in Comitato di Coordinamento (con voto contrario del Comune di Riccione) nel corso della seduta del 16 marzo 2015.

Tale decisione era motivata dal perdurare delle difficoltà frapposte all’avanzamento delle attività nel territorio comunale di Riccione che inevitabilmente avrebbero avuto ripercussioni sul cronoprogramma delle attività contrattuale con conseguenti aggravi sui costi dell’opera.

In data 7 aprile Agenzia Mobilità ha inoltrato diffida all’Amministrazione Comunale per il rilascio delle ordinanze di regolamentazione del traffico necessarie all’apertura in sicurezza dei cantieri nella tratta terminale, scadenzandone modalità tecnico-operative e programmazione temporale a partire del successivo 27 aprile 2015.
Solo a seguito della reiterazione di questa diffida, il comando di Polizia Municipale procedeva al rilascio delle ordinanze lungo il viale Portovenere ed il viale Rimini permettendo la ripresa delle attività. Purtroppo però neanche dopo i precedenti pronunciamenti dell’Autorità Giudiziaria ed il rilascio dei dovuti atti di regolazione nel traffico, le azioni ostative avevano termine in quanto il Sindaco di Riccione - con provvedimento n.20384 del 22.05.2015 - imponeva limitazioni all’efficacia dell’ordinanza del comando di Polizia Municipale n.254/15 imponendo di ridurre l’accantieramento delle opere di spostamento dei sottoservizi nella zona di viale Rimini all’altezza del sottopasso Puccini. Inoltre nelle giornate del 21.05.2015 e del 25.05.2015 (presente il Sindaco) avvenivano episodi di occupazione fisica delle aree che dovevano essere cantierate impedendone la recinzione con la conseguenza che l’Impresa è stata ulteriormente impossibilitata ad avviare le relative attività.

Nuovamente Agenzia Mobilità si è vista costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale che, con ordinanza n.250 del 01.08.2015, emanava atto sospensivo dell’efficacia della nota sindacale.

Soltanto a seguito di tale ulteriore pronunciamento si poteva dare avvio alle lavorazioni nella zona di via Puccini. Può essere utile procedere ad un riepilogo dei diversi procedimenti giudiziari attivati da Agenzia Mobilità (in difesa del proprio operato volto a dare esecuzione al progetto approvato dal CIPE secondo quanto pattuito nell’Accordo di Programma del 15.07.2008) nei confronti delle azioni ostative portate avanti dal comune di Riccione.

Nel dettaglio si riportano di seguito gli atti ostativi e le sentenze relative:

1) atto sindacale n.68 del 17.06.2014 di sospensione delle attività lavorative del TRC almeno fino al 30.06.2014 •
decreto del TAR Emilia-Romagna n°305/2014 del 19.06.2014 di sospensione dell’efficacia dell’atto sindacale;
• sentenza del TAR Emilia-Romagna n°1124/2015 di conferma dell’annullamento (con addebito delle spese a carico dell’Amministrazione Comunale) dell’atto sindacale (nel frattempo revocato con altro atto sindacale n.70 del 20.06.2014 su intervento del Prefetto)

2) deliberazioni contenute nel verbale del Comitato di Coordinamento per la realizzazione dell’opera del 02.07.2014
• decreto del TAR Emilia-Romagna n°418/2014 del 29.08.2014 di diniego della richiesta del comune di Riccione volta ad ottenere l’annullamento di deliberazioni; • sentenza del TAR Emilia-Romagna n°1037/2014 del 09.10.2014 di rigetto (con addebito delle spese a carico dell’Amministrazione Comunale) del ricorso del comune di Riccione volto ad ottenere l’annullamento di deliberazioni;
• sentenza del Consiglio di Stato n°732/2015 del 10.02.2015 di ulteriore e definitivo rigetto del ricorso del comune di Riccione (con addebito delle spese a carico dell’Amministrazione Comunale) volto ad ottenere l’annullamento di deliberazioni.

3) ordine di arretramento delle recinzioni di cantiere nella zona di via Portovenere emanato dal Dirigente della P.M. del comune di Riccione con nota prot. 8390 del 03.03.2015 83
• decreto del TAR Emilia-Romagna n°64/2015 del 06.03.2015 di sospensiva urgente dell’ordine di arretramento; • ordinanza del TAR Emilia-Romagna n.82/2015 del 26.03.2015 di annullamento dell’efficacia dell’ordine di arretramento (con addebito delle spese a carico dell’Amministrazione Comunale);

• sentenza del TAR Emilia-Romagna n°912/2015 dell’08.10.2015 di annullamento definitivo dell’ordine di arretramento; 4) lettera/provvedimento prot. 20384 del 22.05.2015 emessa dal Sindaco di Riccione volta a limitare l’efficacia dell’ordinanza n.254/15 della P.M. di Riccione di regolamentazione della viabilità per l’accantieramento delle opere di spostamento dei sottoservizi nella zona del sottopasso Puccini;
• ordinanza del TAR Emilia-Romagna n°250/2015 dell’01.08.2015 di sospensiva (con addebito delle spese a carico dell’Amministrazione Comunale) degli effetti della lettera/provvedimento emessa dal Sindaco;
• sentenza del TAR Emilia-Romagna n°1127/2015 del 03.12.2015 di annullamento (con addebito delle spese a carico dell’Amministrazione Comunale) della lettera/ provvedimento emessa dal Sindaco.
A parte questi atti di interdizione dei lavori estrinsecatisi tramite espressioni di amministrazione attiva (emanazione di atti poi rivelatisi illegittimi) si sono verificati anche atti, per così dire, di amministrazione passiva tramite ripetuti episodi di ritardi e/o omissioni nell’emanazione di provvedimenti (prevalentemente inerenti la regolamentazione del traffico) che però, essendo atti dovuti (per espresso riconoscimento del TAR adito da Agenzia con i ripetuti ricorsi) comportano comunque responsabilità nelle conseguenze pregiudizievoli che hanno cagionato. E’ significativo citare, ad esempio, che, dopo gli episodi di occupazione del cantiere che già nel corso del 2014 avevano provocato interruzione dei lavori e danni per ritardi, è stato posto in essere un ulteriore tentativo di interdire il residuo abbattimento dei pini in via dei Mille.
L’abbattimento delle alberature interferenti col tracciato era già previsto in progetto definitivo approvato dal CIPE ed era già stato disposto anche con ordinanza del Prefetto di Rimini fin dal 2008 poiché pericolosi per il traffico ferroviario in quanto posti in violazione del vincolo di rispetto delle distanze ai sensi del D.P.R. 753/80 e oggetto di ripetute richieste in tal senso da parte di RFI. Pochi giorni prima delle programmate attività di abbattimento lungo via dei Mille il Dirigente all’Ambiente del comune di Riccione, ha però comunicato che, con sua determina dirigenziale n.362 dell’8.05.2015 aveva classificato di valenza monumentale (ai sensi del D.M. 23.10.2014) il filare dei pini in fregio alla ferrovia (primo caso nel territorio comunale di Riccione). Pertanto queste alberature, a suo dire, non erano più abbattibili e paventava le sanzioni di legge ai trasgressori.
Tale provvedimento (all’epoca neppure pubblicato all’Albo Pretorio) era però affetto da altre irregolarità procedimentali e lo stesso dirigente riteneva poi di non dargli esecutività né ulteriore seguito. Tutta questa non prevista attività ostativa ha comportato un pesante aggravio di impegno degli uffici con relativo ulteriore costo, oltre all’ incidenza delle spese legali che risultano documentate a bilancio. L’impegno degli uffici sul fronte giudiziario – ed in particolare del Direttore – si è anche svolto nei rapporti con la Procura della Repubblica a seguito di un esposto che ipotizzava irregolarità diverse con rilievo penale sulla conduzione dei lavori del TRC sulle quali la Direzione ha documentato puntualmente. Il procedimento è ancora in corso per cui è dovuto un professionale riserbo.
A completamento di informazione va anche detto che il Sindaco di Riccione ha presentato esposto all’ANAC su presunte irregolarità/criticità nell’adozione di atti amministrativi per la realizzazione del TRC.
E’ stata data puntuale risposta alle richieste dell’Autorità pervenute nello scorso mese di febbraio 2016 ed anche su queste, essendo in corso il procedimento, ci si astiene da ulteriori comunicazioni fino a compimento degli accertamenti in corso.
Di questi fatti è stato costantemente informato il Consiglio di Amministrazione. L’insieme complessivo di tali azioni ostative messe in campo dal comune di Riccione ha comportato evidenti rallentamenti ed anomalie al regolare avanzamento delle attività lavorative imponendo la continua revisione della programmazione e dell’organizzazione dell’impresa e, conseguentemente, generato, a norma di legge, iscrizione di riserve nel registro di contabilità da parte dell’Impresa stessa (capogruppo dell’ATI).

Agenzia Mobilità ha in più occasioni avvertito il comune di Riccione che questi comportamenti avrebbero causato richieste di risarcimento e, per alcuni atti specifici, già documentati e quantificati ha anche avanzato puntuale richiesta di risarcimento al Comune di Riccione e più precisamente con:
• nota di Agenzia Mobilità del 29.08.2014 prot.5206 con la quale sono stati comunicati gli aggravii economici derivanti dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale di posticipare le attività di cantiere alla prima settimana di ottobre (delibera di Consiglio Comunale n.40/2014); • intimazione e diffida del legale di Agenzia Mobilità del 01.10.2014 ad emettere atti dovuti a contenuto vincolato (prot.5865 del 02.10.2014); • nota di Agenzia Mobilità del 03.10.2014 prot. 5900 con la quale veniva espressa l’esigenza di ulteriori cantierizzazioni; • nota di Agenzia Mobilità del 29.10.2014 prot. 6466 contenente denuncia della mancata emissione di atti dovuti che portava inevitabilmente ad aggravio dei costi;
• nota di Agenzia Mobilità del 12.01.2015 prot. 133 di ulteriore denuncia della mancata emissione di atti dovuti;
• nota di Agenzia Mobilità del 05.02.2015 prot. 607 contenente diffida ad adempiere e quantificazione danni da ritardo;
• ulteriore diffida del legale di Agenzia Mobilità del 25.02.2015 (prot. 1282 del 26.02.2015) e reiterazione della precedente nota prot. 607 del 05.02.2015;
• atto di messa in mora e diffida ad adempiere del legale di Agenzia Mobilità 07.04.2015, protocollo 2212;
• atto di messa in mora per danni da ritardo inviata dal legale di Agenzia Mobilità il 14.04.2015 (Prot. 2425 del 15.04.2015). Oltre ai danni quantificati procurati all’Appaltatore si sono determinati ulteriori costi di gestione a carico di Agenzia che dovranno essere richiesti a risarcimento su chi li ha determinati."....

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